REGOLAMENTO INTERNo

Della SEZIONE  DI  CARLOFORTE

Approvato dall'assemblea dei soci del 22/02/2014 e modificato dall'assemblea dei soci il 03/10/15.

Premessa

Esso fa sempre riferimento,esplicito od implicito, a:

1. Statuto della Lega Navale Italiana;

2. Regolamento allo Statuto;

3. regolamento di Sicurezza dei Centri Nautici;

4. Regolamento dei Gruppi Sportivi;

5. Circolari Continuative emesse dalla Presidenza Nazionale.

 

CAPO I

 

STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE

 

Art.1

1. La Sezione della Lega Navale dii Carloforte ha la sua Sede Sociale a Carloforte, Viale Osservatorio Astronomico s.n.c. ed esercita le sue attività presso la concessione di Carloforte nell'area del porticciolo turistico.

2. La Struttura, l'Amministrazione e gli adempimenti richiesti alla Sezione, in sede nazionale,

sono disciplinati dal “CAPO V” dello Statuto e dalle norme di cui agli art. dal 24 al 34 del Regolamento allo Statuto. La Sezione è pertanto retta da un Presidente che ne ha rappresentanza legale. Organi Collegiali della Sezione sono ( art. 25 dello Statuto ):

1.  Assemblea dei Soci della Sezione

2.  Consiglio Direttivo

3.  Collegio dei Revisori dei Conti

4.  Collegio dei Probiviri

CAPO II

 

NORME GENERALI DI SEZIONE

 

 Art. 2

1. Tutti i soci iscritti presso la Sezione di Carloforte si impegnano ad osservare le norme statutarie e a realizzarne le direttive e le finalità.

 

 

 Art. 3

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare la nautica da diporto, la Sezione ha costituito e svilupperà la Base Nautica.

2. Allo scopo di sviluppare la pratica degli sport, la Sezione promuove la costituzione di Gruppi Sportivi, di cui all'art. 1 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I..

3. Ogni Socio, se richiesto dal Consiglio Direttivo, è tenuto a prestare la sua collaborazione in occasione di manifestazioni di qualsiasi carattere organizzate dalla Sezione.

4. I Soci proprietari di barche non si potranno esimere dal mettere a disposizione del consiglio Direttivo il proprio mezzo, nel limite di almeno una volta nell'arco di un anno.

CAPO III

 

 DEI SOCI 

 

Art. 4

1. I Soci L.N.I. iscritti alla Sezione, possono far parte dei vari Gruppi Sportivi costituiti o costituendi, osservando le modalità riportate nel Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I..

2. Per facilitare l'immediata individuazione dei Soci iscritti solo alla Sezione, da quelli iscritti anche ai vari Gruppi Sportivi, si aggiungerà, per questi ultimi, a fianco della categoria di appartenenza, di cui all'art. 4 dello Statuto e con riferimento all'art. 3 dello Regolamento dei Gruppi Sportivi L.N.I., la sigla GdSX, dove GdS sta per Gruppo dilettantistico Sportivo, X indica il tipo di sport praticato. Ad esempio GdSVA indica un Socio facente parte del Gruppo dilettantistico Sportivo Vela.

CAPO IV

 

 ASSUNZIONE, ANZIANITA' E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

 

Art. 5

1. L'Ammissione alla Sezione è disciplinata dall'art. 6 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento allo Statuto.

2. L'Ammissione ai Gruppi Sportivi della Sezione è disciplinata dagli art. 3 e 4 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I..

 

 

Art. 6

1. La Qualità di Socio della L.N.I. Può venire a cessare in relazione a quanto previsto dagli art. 7 e 8 dello Statuto e dagli art. 7 e 9 del Regolamento allo Statuto.

2. In relazione alla facoltà concessa alla Sezione dal Regolamento allo Statuto ( art. 7 punto 3 ), ai Soci che rinnovano il tesseramento dopo il termine fissato dal Regolamento stesso, sarà applicata, sulle quote Sociali dovute, la penale prevista.

3. La conservazione e l'anzianità di socio della Sezione di Carloforte sono subordinate al mantenimento della Qualità di Socio della L.N.I.. Essa viene a cessare se il rinnovo non è richiesto entro il 30 Settembre di ciascun anno.

4. Il mancato pagamento delle quote Sociali supplementari, entro il termine fissato dal Regolamento allo Statuto, potrà comportare la perdita di ogni diritto acquisito quale Socio della Sezione e d'uso degli impianti e delle attrezzature.

5. La riammissione a Socio e, conseguentemente, la corresponsione, in tempi successivi, delle quote Sociali supplementari, sono disciplinate dal Regolamento allo Statuto ( art. 7 punto 9 e art. 9 punto 1 sub B ).

CAPO V

 

SERVIZI SOCIALI  

 

Art. 7

1. La Sezione offre ai Soci i seguenti servizi Sociali:

  1. Sede Sociale;
  2. Segreteria;
  3. Pontili galleggianti e banchina;
  4. Bar e servizi ristoro;
  5. Servizi igienici e doccia;
  6. Attrezzatura multimediale ( wi-fi ).

2. Possono essere ammessi a fruire dei servizi Sociali solo i Soci della L.N.I. in regola con il tesseramento. Sono ammessi a fruire temporaneamente dei servizi particolari della Sede Nautica anche i non iscritti alla Sezione, in transito, purché Soci della L.N.I., con imbarcazione regolarmente iscritta nel Registro del Naviglio, nei limiti dei posti e delle dimensioni disponibili a tale scopo. Questa fruizione è regolata dal responsabile di banchina e dal nostromo.

3. Dei servizi potranno usufruire estranei, non Soci della L.N.I., solo nel caso in cui sussistano condizioni di pericolo in relazione allo stato del mare e/o dell'imbarcazione e/o delle persone a bordo e/o su richiesta da parte dell'Autorità Marittima. E' possibile dover offrire ospitalità secondo i dettami dell'accoglienza e l'ospitalità che contraddistingue la gente di mare e inSoci L.N.I., secondo le seguenti condizioni:

  1. Una volta cessata l'emergenza la barca deve subito lasciare la Base Nautica della Sezione;
  2. L'imbarcazione in oggetto non eserciti, durante l'ospitalità, operazioni lucrative;
  3. La durata dell'ospitalità non può superare il periodo in cui l'ormeggio rimane libero da parte del Socio titolare;
  4. Questa particolare norma risponde allo spirito di fratellanza della gente di mare ed è parimenti finalizzato all'attenzione verso il mondo esterno che ogni Socio e Sezione della L.N.I. devono avere per sviluppare quell'opera di proselitismo che è uno dei cardini della nostra Associazione.
  5. Il C.D. e/o il Consigliere responsabile della Base Nautica potrà estendere o limitare tali servizi secondo particolari esigenze.
  6. E' concesso ai Soci della Sezione di intrattenere loro ospiti, anche non tesserati L.N.I., per brevi periodi e comunque non superiori alle 24 ore in forma gratuita, nei limiti della disponibilità dei servizi, presso le strutture della Sezione, fatta salva la precedenza dei Soci della Sezione nell'utilizzo dei servizi stessi. La Lega Navale provvederà al pagamento di una assicurazione per i non Soci. Per gli ospiti dei Soci che si dovessero trattenere oltre le 24 ore, dovranno corrispondere una quota di euro 3,00 giornaliera, quale tassa di frequenza, o in alternativa l'intera quota associativa.
  7. Gli ospiti in transito dovranno essere registrati presso la Segreteria nell'apposito registro. In occasione di incontri, regate e premiazioni, gli ospiti della Sezione potranno utilizzare i servizi e le strutture e ormeggiare le barche in relazione ai posti disponibili e per il solo periodo previsto dalla manifestazione.
  8. Il costo delle quote supplementari è stabilito ogni anno con delibera del C.D., previa valutazione della variazione delle spese generali e del costo dei servizi forniti ai Soci. L'importo sarà ripartito tra tutti i Soci della Sezione ad eccezione dei costi relativi alla Base Nautica.
  9. Il costo per ogni posto barca , sia annuale, sia di transito è, parimenti, stabilito ogni anno, con delibera, dal C.D..

 

 

Art. 8

1. Il C.D. potrà disporre, per qualsiasi esigenza organizzativa o amministrativa, una diversa assegnazione dei servizi Sociali particolari.

2. Potranno essere attuati, nell'interesse Sociale, provvedimenti eccezionali quali lo spostamento o allontanamento di imbarcazioni.

3. Dette operazioni, salvo casi di eventi improvvisi e calamità naturali, dovranno essere preceduti da lettera raccomandata A.R. all'interessato, al domicilio da lui dichiarato e, delle stesse operazioni dovrà essere redatto verbale alla presenza di almeno tre Soci, di cui uno dovrà essere Consigliere.

4. Comunicazione del provvedimento adottato dovrà essere immediatamente notificata al Socio con lettera raccomandata A.R..

CAPO VI

 

POSTI BARCA PONTILI E ORMEGGI

 

Art. 9

1. La Sezione gestisce una superficie portuale di banchina e superficie acquea adiacente, tramite Concessione Demaniale pluriennale, congrua ad ormeggiare le imbarcazioni dei Soci assegnatari di ormeggio, tenendo conto della lunghezza FT  e larghezza delle imbarcazioni e natanti secondo le specifiche del costruttore e quanto appurato dalle verifiche effettuate. Per quanto riguarda l'imbarcazione il parametro della larghezza avrà prevalenza su quello della lunghezza.

2. L'assegnazione degli ormeggi presso la Sede Nautica sarà effettuata annualmente salvo ottenimento di concessione demaniale della banchina, sulla base del punteggio maturato da ogni Socio al 31 Dicembre dell'anno precedente dove le precedenze saranno stabilite da un punteggio di merito assegnato dal C.D. con i criteri indicati dall'art. 10.

3. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo esaminerà i punteggi dei Soci ormeggiati presso la Base Nautica e non rinnoverà l'assegnazione a tutti coloro che avranno un punteggio inferiore ai Soci che nella graduatoria avranno ottenuto, nell'anno, un punteggio superiore e che chiederanno un ormeggio.

4. Il C.D. definirà la graduatoria di merito entro il 31 Dicembre di ogni anno, dando successivamente comunicazione a tutti i Soci mediante affissione in bacheca della Base Nautica e della Sede della Proloco di Carloforte.

5. Tutti i Soci della Sezione proprietari di barca che vorranno concorrere per un ormeggio nella Base Nautica dovranno rispettare le norme relative alla iscrizione della propria barca al Registro del Naviglio della L.N.I. ai fini della eventuale assegnazione di ormeggio, nonché la presentazione, ogni anno, dei documenti relativi all'imbarcazione per l'archivio della Sezione.

6. Il Socio sprovvisto di imbarcazione al momento dell'assegnazione di un ormeggio avrà 10 giorni di tempo dalla data di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, per l'accettazione.

7. Il Socio assegnatario dovrà corrispondere subito la cifra pari alla imbarcazione che ha lasciato l'ormeggio (salvo successivo conguaglio) e si impegna ad occupare il posto barca entro trenta giorni dalla formalizzazione da parte del Consiglio Direttivo, o comunque entro sei mesi pena la decadenza della concessione. Dovrà comunque produrre entro trenta giorni la documentazione relativa alla barca, l'iscrizione al Registro del Naviglio, le assicurazioni RC, incendio e furto, ed il pagamento della quota annuale dell'ormeggio.

8. Eventuali situazioni particolari saranno valutate dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 10

1. A tutti gli iscritti alla Sezione ogni anno verranno assegnati dei punti di merito per il rispetto dei regolamenti e per l'attività svolta. Tale punteggio verrà riportato nel database dei Soci della Sezione in apposita colonna al fine, tra l'altro, di permettere, ad esempio, ad un Socio futuro possessore di imbarcazione, l'ingresso nella graduatoria al livello spettante.

2. E' compito del Socio dimostrare di aver svolto attività per nome e per conto della Sezione qualora tale attività non sia stata organizzata dalla sezione.

3. I punti di merito saranno assegnati, vista la documentazione acquisita agli atti, dal C.D. secondo il seguente criterio:

  1. 0,5 punti per ogni anno ininterrotto d'anzianità d'iscrizione alla Sezione di Carloforte (se il rinnovo è avvenuto entro il 31 Marzo d'ogni anno; in caso di ritardo nel rinnovo non si ha diritto a questi punti);
  2. 2 punti per ogni anno nella carica di Presidente;
  3. 1 punto per ogni anno di partecipazione come Consigliere in carica;
  4. 0,5 punti per ogni anno di partecipazione come Revisore dei Conti;
  5. 0,25 punti per ogni anno di partecipazione come Probiviro;
  6. 0,5 punti per ogni anno di partecipazione come Direttore Tecnico del Gruppo Sportivo;
  7. 0,5 punti per ogni anno di partecipazione come Istruttore nautico ( Corsi patente, vela, canottaggio, etc. );
  8. 1 punto per ogni partecipazione attiva nelle manifestazioni della Sezione ( per partecipazione attiva si intende all'organizzazione della manifestazione e non come spettatore );
  9. 0,5 punti per ogni partecipazione ad eventi ufficiali sportivi e/o sociali sotto l'egida della Sezione (Assemblee, cene sociali, manifestazioni, etc. );
  10. 0,5 punti per incarichi specifici richiesti dal C.D.;
  11. 0,25 punti per aver partecipato a regate o manifestazioni in nome della Sezione.

4. Considerare il posto barca come un “parcheggio” alternativo o più conveniente rispetto a quello disponibile in una struttura commerciale, è contrario allo spirito dello Statuto della L.N.I. e come tale può dar luogo ad una ammonizione scritta da parte del C.D. fino al rifiuto della concessione di posto barca, ancorché spettante per la posizione nella lista di attesa.

5. I Soci, le cui imbarcazioni iscritte al Registro del Naviglio della L.N.I., non possono svolgere attività lucrative né all'interno della Sezione né fuori della Sede Nautica. ( art. 35,3 Regolamento allo Statuto ).

6. Per l'attribuzione del punteggio, di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la condizione è che non sia corrisposto alcun emolumento.

7. I punteggi attribuiti ai Soci comproprietari di una medesima unità da diporto non sono cumulabili. Sarà tenuto conto del punteggio più alto tra i due Soci.

8. Il C.D. assegna gli ormeggi ed il relativo numero distintivo ( posizione nella planimetria A ) in relazione:

  1. alla posizione nella graduatoria di merito;
  2. alle dimensioni dell'imbarcazione, valutate privilegiando la larghezza sulla lunghezza;
  3. alla dimensione del posto barca disponibile.

9.   A parità di punteggio vale l'anzianità di tessera.

10. Il C.D. comunicherà al Socio richiedente la decisione adottata; in caso di assegnazione il Socio, entro 15 giorni dalla comunicazione, dovrà notificare alla Segreteria l'accettazione o la rinuncia al posto barca assegnato. In caso di accettazione il Socio dovrà provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione al versamento di quanto dovuto.

11. Nel caso in cui, chi ne avesse diritto, rinunciasse all'occupazione del posto barca o non perfezionasse il pagamento dovuto entro il termine previsto, questi perderà il diritto acquisito per l'anno in corso ed il posto barca potrà essere assegnato ad un altro Socio in graduatoria, secondo i criteri sopra riportati, oppure rimarrà a disposizione della Sezione.

12. Una volta perfezionata l'assegnazione, in caso di assenza temporanea dell'assegnatario del posto barca, questo rimane a disposizione della sezione che potrà utilizzarlo come posto di transito.

13. Il Socio decadrà dall'assegnazione se non utilizzerà l'ormeggio per un periodo di sei mesi.

14. All'atto dell'occupazione del posto barca l'assegnatario, oltre ad aver effettuato i previsti pagamenti, dovrà consegnare alla Segreteria della Sezione, in fotocopia, i seguenti documenti:

  1. attestazione di proprietà (dichiarazione in caso di natanti);
  2. licenza di navigazione (certificato d'uso del motore in caso di natanti);
  3. certificato di assicurazione per Responsabilità Civile;
  4. certificato di assicurazione contro incendio e furto;
  5. dichiarazione di scarico di responsabilità della Sezione (in originale) per quanto attiene a qualsiasi danno ricevuto o provocato in seguito all'ormeggio presso la banchina e/o i pontili della Sede Nautica, danni che dovranno essere sanati a cura esclusiva dell'assegnatario del posto barca.

15. La mancata, o ritardata, o ingiustificata presentazione di tali documenti farà decadere l'assegnazione del servizio. Tale documentazione dovrà parimenti essere esibita in originale ogni anno all'atto del rinnovo del tesseramento alla Sezione.

 

 

Art. 11

1. Al Socio deceduto, assegnatario di servizi Sociali particolari può subentrare, entro 6 mesi, uno degli eredi legittimi, purché già Socio della Sezione o si iscriva alla Sezione.

2. Nel caso che l'erede legittimo avente diritto sia minore d'età, la richiesta di subentro dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore.

3. Qualora gli eredi legittimi non fossero iscritti alla Sezione o non si iscrivessero, dovronno liberare i servizi Sociali particolari goduti dal “de cuius”, nel termine di tre mesi dal decesso.

4. Il C.D. potrà prolungare, eventualmente, i termini del subentro, in particolari situazioni familiari.

5. In mancanza di eredi Soci della Sezione, o in caso di rinuncia di questi ultimi, qualora il Socio deceduto assegnatario del posto barca sia comproprietario storico documentato dell'imbarcazione usufruente di tale servizio con altro Socio, questi può chiedere il subentro all'assegnazione.

CAPO VII

 

NORME DI DETTAGLIO PER ORMEGGI E TRANSITI

 

Art. 12 

1. Le domande d'assegnazione di un posto barca indirizzate al C.D. saranno graduate con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 9 e 10.

2. Anche le domande presentate al C.D. per cambio posto barca, ma con mantenimento delle stesse dimensioni, saranno graduate con osservanza dei criteri di cui all'art. 9 e 10.

3. In relazione alla graduatoria che sarà così formata, il C.D. assegnerà di volta in volta gli ormeggi correlando le dimensioni del posto disponibile con quelle del posto richiesto.

4. Gli assegnatari di posto barca che intendessero sostituire la loro imbarcazione con altra di dimensioni maggiori, dovranno darne tempestivo avviso al C.D.. In caso di nullaosta scritto, l'assegnatario del posto dovrà versare le quote di adeguamento del posto barca. In caso di impossibilità vale quanto riportato al punto 1. Il C.D. revocherà d'ufficio l'assegnazione del posto barca a coloro che, senza preventiva autorizzazione scritta del C.D., introducessero nella Sede Nautica imbarcazioni di dimensioni superiori a quelle per le quali erano stati autorizzati.

5. Gli assegnatari di un posto barca potranno utilizzare, o lasciare vacante da imbarcazione, il posto loro assegnato, od occuparlo con imbarcazioni di minori dimensioni, di loro proprietà dimostrata, fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso. Casi particolari potranno essere esaminati dal C.D.. Per tale periodo l'assegnatario dovrà concorrere a tutte le spese, secondo il punteggio d'uso assegnato all'imbarcazione titolare, senza diritto al rimborso.

6. I Soci non potranno essere assegnatari di più di un posto barca.

7. Gli assegnatari di un posto barca che dispongono di un battellino “tender”, dovranno servirsene in modo tale da non occupare, in mare o a terra, lo spazio riservato ad altri Soci, o utilizzato dalla Sezione per le varia attività Sociali.

8. Le operazioni di ormeggio e disormeggio di una imbarcazione dovranno essere sempre curate dal possessore, o dai possessori dell'imbarcazione, ovvero, su delega scritta di questi ultimi, depositata in Segreteria, da Soci della Sezione o da persona o ditta all'uopo delegata, dei quali sia notoriamente riconosciuta la competenza e la capacità. In caso di delega, il possessore dovrà sempre espressamente dichiarare sulla stessa che si assume la responsabilità degli eventuali danni derivanti dall'operazione stessa. I possessori dell'imbarcazione manovrata risponderanno comunque in proprio degli eventuali danni subiti dall'imbarcazione manovrata come sopra, o causati da altri nel corso delle manovre, o per inadeguata puntellatura a terra dell'imbarcazione stessa.

9. Un Socio che lasci libero il suo posto barca per più di 48 ore dovrà avvertire il Nostromo e/o il Consigliere responsabile della Base Nautica e/o la Segreteria della Sezione e dovrà inoltre comunicare la data del rientro. Per il periodo reso libero il posto sarà a disposizione del C.D. che ne farà uso ( attraverso il Consigliere responsabile della Base Nautica, la Segreteria, il Nostromo )secondo regolamento interno. In caso di anticipato rientro, è fatto obbligo di comunicare con anticipo di almeno 24 ore al Nostromo e/o al Consigliere responsabile della Base Nautica e/o alla Segreteria la data e l'ora prevista, pena l'indisponibilità del posto stesso.

10. In caso di ormeggio reso libero dal Socio anche temporaneamente il C.D. e/o il Nostromo potrà utilizzarlo come transito per barche di Soci della L.N.I. di passaggio. Il primo giorno sarà gratuito. Il Consiglio Direttivo definirà ogni anno le cifre relative al transito presso la Base Nautica.

11. In nessun caso sarà consentito ad estranei non riconosciuti di eseguire operazioni di ormeggio e disormeggio. Qualora si verificassero inosservanze a questa norma, il socio assegnatario del posto barca sarà richiamato e nei suoi confronti il C.D. potrà disporre la revoca d'ufficio immediata del posto assegnato. 12. L'assegnatario del posto barca dovrà curare a sue spese la manutenzione e l'efficienza dell'infrastruttura assegnatagli rispettando le seguenti norme:

  1. effettuare la manutenzione o sostituzione delle cime di ormeggio e delle relative attrezzature terminali di collegamento alla catenaria e alla banchina/pontile per garantirne la massima efficienza;
  2. dotarsi di cime di ormeggio di adeguate dimensioni e di molloni antistrappo in acciaio inox;
  3. dotare l’imbarcazione di efficienti parabordi in numero adeguato alla sua lunghezza;
  4. le passerelle eventualmente in uso non devono costituire ingombro per il pontile o la banchina, né pericolo per le persone ed intralcio alla libera circolazione;
  5. mantenere pulita e sgombra da oggetti e materiali di qualsiasi genere l’area assegnata. In caso di inerzia del Socio, provvederà la Sezione, addebitando al Socio assegnatario del posto barca la relativa spesa. La Sezione garantirà, per il resto ( catenaria, acqua, elettricità, etc. ) l'efficienza del posto barca assegnato. Il Socio sarà, però, chiamato a rispondere di danneggiamenti arrecati alle infrastrutture (es. colonnine ) per incuria o uso scorretto;
  6. all'atto del rimessaggio dell'imbarcazione o per assenza prolungata, il Socio dovrà provvedere alla rimozione degli ormeggi di banchina, passerelle ed altri ingombri.

13. In caso di gravi inadempienze a questo Regolamento da parte di un Socio assegnatario di posto barca, il C.D. si riserva il diritto di disporre la revoca d'ufficio immediata del posto assegnato.

14. In caso di lavori straordinari della Base Nautica le spese saranno suddivise in maniera proporzionale alla superficie impegnata nella concessione tra tutti i Soci utilizzatori degli ormeggi, fermo restando la corresponsione, all'atto della prima ammissione alla Base Nautica, della quota “una tantum” prevista come partecipazione alle spese iniziali di impianto e successive spese per interventi straordinari.

15. E’ fatto divieto assoluto di scaricare in mare qualsiasi tipo di materiale inquinante solido o liquido.

16. Le passerelle poggianti sui pontili dovranno essere munite di ruote in gomma o similare, comunque non abrasive, foderate con del materiale non rigido nel punto di contatto con il piano di calpestio. Tali passerelle, dotate di amantigli per il sollevamento, quando rizzate, non dovranno sporgere sul pontile oltre la proiezione verticale del bordo dello stesso, curando di non danneggiare le colonnine dei servizi e che comunque non siano di pericolo o intralcio al transito degli altri Soci.

17. Sui pontili non dovranno poggiarsi contenitori di oli o carburanti, batterie, ecc. ed in genere non versarvi vernici, solventi e liquidi oleosi o comunque imbrattanti, né trascinarvi pesi, catene o simili.

18. Non dovranno essere lasciati sui pontili o sulle banchine scatole, bagagli, ed in genere ingombri, se non per il tempo necessario al caricamento e lo scarico degli stessi. Eventuali rifiuti dovranno essere rilasciati negli appositi contenitori. E' ammesso l'ingresso di autoveicoli solo per il tempo necessario al carico/scarico di materiali.

19. Gli attacchi delle bozze di poppa degli anelli d'ormeggio dovranno essere preferibilmente dotati di molloni ammortizzatori e costruiti in acciaio inossidabile, o comunque con materiali che non rilascino ruggine.

20. Gli specchi acquei della base nautica dovranno essere lasciati sempre liberi da ostacoli quali cime galleggianti, gavitelli, palloni di segnalazione e simili.

21. E' vietato ai Soci di eseguire direttamente qualsiasi intervento relativo a modifiche alle strutture, impianti ed accessori dei pontili; tali interventi, ove necessari, verranno eseguiti previa segnalazione e relativa autorizzazione scritta.

22. Si raccomanda di recapitare gli oli usati e le batterie esauste negli appositi contenitori e spazi di raccolta.

23. Il rimessaggio a terra delle imbarcazioni è disciplinato dal C.D..

24. Tutte le imbarcazioni a terra dovranno essere varate entro il 15 Giugno ed i rispettivi invasi sgomberati dal piazzale principale.

25. La Sezione è in regime di raccolta differenziata dei rifiuti per cui i Soci, proprietari di imbarcazioni, sono tenuti alla corretta separazione dei medesimi e posizionamento negli appositi cassonetti.

CAPO VIII

 

DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE  

 

Art. 13

1. I Soci sono personalmente responsabili dei danni provocati alle attrezzature Sociali della Sezione.

2. Acqua ed energia elettrica fornite dalla Sezione dovranno essere usate con moderazione, evitando qualsiasi spreco.

3. L'uso dell'acqua dovrà avvenire con l'impiego di manichette dotate di chiusura automatica o manuale del flusso.

4. La Sezione fornisce l'acqua alla presa valvolata in colonnina. Le manichette con relative chiusure, saranno di proprietà dei Soci assegnatari di posto barca.

 

 

Art. 14

1. L'addetto di banchina ( Nostromo ) dovrà assolvere in particolare ai seguenti compiti:

  • Sorvegliare che le imbarcazioni all'ormeggio si trovino in condizioni di rispetto delle elementari norme di sicurezza.  Annotare l'uscita e l'entrata delle imbarcazioni che lasciano l'ormeggio per più di 48 ore. Dovrà essere annotata anche l'ospitalità concessa ad imbarcazioni estranee alla Sezione.
  • Controllare il rientro delle imbarcazioni all'ora programmata dai Soci.
  • Curare la piccola manutenzione, l'ordine e la pulizia della Base Nautica, nonché l'efficienza dei mezzi antincendio di cui è dotata.
  • Segnalare al Consigliere responsabile della Base Nautica ed eventualmente ai Soci interessati, tutte le anormalità riscontrate e prendere, nel frattempo, tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'integrità delle attrezzature Sociali e delle proprietà dei singoli.
  • Far rispettare le norme ed eseguire le direttive del C.D. e del Consigliere responsabile della Base Nautica.

2. Tutte le anomalie riscontrate dai Soci assegnatari, dal Nostromo, dal Consigliere responsabile della Base Nautica devono essere segnalate per iscritto alla Segreteria di Sezione che provvederà al protocollo e all'immediato rapporto al C.D.. Per le anomalie che, a giudizio del rilevante, creino o siano già in stato di pericolo per le persone o le cose, si è tenuti all'immediato intervento secondo il criterio del buon senso e dello spirito di fratellanza che ci impone di intervenire a salvaguardia dei beni comuni e/o dei Soci, salvo poi darne comunicazione e la rilevanza del caso.

 

 

Art. 15

1. Presso la Base Nautica potranno essere installate apparecchiature ricetrasmittenti VHF, previa autorizzazione delle autorità competenti, per assicurare un efficace collegamento radio con le imbarcazioni specialmente in occasione delle regate o di altre manifestazioni in mare.

2. Tale servizio dovrà essere particolarmente efficiente nel periodo dal 1 Giugno al 30 Settembre di ogni anno. Eventuali altri servizi potranno essere valutati dal C.D..

 

 

Art. 16

1. la Sezione può dotarsi di attrezzature e servizi che i Soci potranno utilizzare secondo quanto disposto dal seguente articolo.

2. La Sede della Sezione è a disposizione dei Soci per quanto concerne l'area esterna coperta ed i servizi igienici, che dovranno essere utilizzati con la massima igiene possibile.

3. Il C.D. potrà estendere o limitare tali servizi secondo particolari esigenze.

4. Di tali servizi non potranno usufruire estranei, non Soci della L.N.I..

5. E' concesso ai Soci intrattenere loro ospiti, anche non tesserati L.N.I., per brevi periodi, nei limiti della disponibilità dei servizi, fatta salva la precedenza dei Soci della Sezione nell'utilizzo dei servizi stessi.

6. In occasione di incontri, regate e premiazioni, gli ospiti della Sezione potranno utilizzare i servizi e le strutture.

 

 

Art. 17

1. Le eventuali imbarcazioni proprietà della Sezione potranno essere utilizzate dai Soci che ne faranno richiesta, secondo una normativa all'uopo redatta, depositata presso la Segreteria della Sezione, alla quale dovranno pervenire per tempo le richieste.

2. I Soci che usufruiranno di tale servizio dovranno comunque mettere la massima cura sia nell'uso, sia nella manutenzione dell'imbarcazione alla fine del periodo di utilizzo.

CAPO IX 

 

SANZIONI E SALVAGUARDIA

 

Art. 18

1. Allo scopo di assicurare l'efficienza e la funzionalità degli Organi Collegiali della Sezione, di cui agli articoli 28, 29, 30 del Regolamento allo Statuto, il Presidente della Sezione, in caso di ripetute assenze, o di inefficienza, o di impedimento, o ancora, di scarsa attitudine di un componente degli Organi Collegiali di cui sopra, ne dispone la decadenza dall'incarico e provvede alla sua sostituzione, dopo aver sentito in proposito il C.D. della Sezione ed informato la Presidenza Nazionale.

 

 

Art. 19

1. La Sezione si riserva di adire nei confronti dei soci morosi, espulsi o dimissionari, secondo le direttive dello Statuto e del Regolamento allo Statuto, esercitare il diritto di ritenzione, se Soci possessori di imbarcazioni, ed in ultimo intraprendere le vie giudiziarie per il recupero delle quote Sociali scadute e non versate, nonché di qualsiasi altra somma di cui essi risultino debitori alla Sezione per qualsiasi titolo.

 

 

Art. 20

1. La Sezione non risponde degli infortuni e/o danni che, per l'uso delle attrezzature Sociali o che per qualsiasi altra causa, i Soci dovessero procurare o subire.

2. La Sezione non si assume nessuna responsabilità per danni da incendi o furti che i Soci stessi dovessero subire alle persone o alle cose di proprietà o possesso depositate, anche temporaneamente, nell'ambito Sociale, considerato che il Sodalizio non si è assunto, né può assumersi compiti di custodia di cose altrui.

3. Non vengono parimenti assunte dalla Sezione responsabilità di alcun genere per danni a persone e/o cose nei confronti di qualsiasi altra persona che, per qualsiasi motivo, venga a trovarsi entro il perimetro della zona di pertinenza della Sezione.

 

 

Art. 21

1. Non sono ammesse raccolte di denaro, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione del C.D..

2. In occasione di eventuali raccolte autorizzate, dovrà essere sempre rilasciata ricevuta delle somme introitate che, in ogni caso, dovranno essere versate alla cassa della Sezione.

3. Questa ultima provvederà a soddisfare lo scopo per cui la raccolta è stata effettuata.

CAPO X 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 22

 

1. Le norme contenute nel presente Regolamento Interno sono state approvate in ogni singolo articolo dal Consiglio Direttivo della Sezione e dall'Assemblea dei Soci. Tale Regolamento è depositato presso la Segreteria.

2. Esso integra ed in dettaglio applica lo Statuto ( D.P.R. 18/05/1985 n. 531 ) ed il Regolamento allo Statuto che, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 01/02/1986 e successivi aggiornamenti, e da tale data è in vigore.

3. Tutti i diritti precedentemente maturati dai Soci della Sezione nell'ambito della stessa, saranno da questi conservati “ad personam”.

4. Tutte le vertenze in atto dalla data di entrata in vigore della normativa derivante dallo R.I., dovranno essere risolte nell'ambito delle nuove norme.

5. Il presente Regolamento avrà efficacia dal momento della sua approvazione.

 

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Regolamento Interno Lega Navale sezione
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